Art. 5.

      1. Chiunque gestisce, controlla, organizza, sfrutta, traendone profitto, la prostituzione altrui è punito con l'arresto da tre a dieci anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 7.750 euro. La condanna comporta, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata di due anni e la sospensione della patente di guida per cinque anni.
      2. Alla pena di cui al comma 1 soggiace, altresì, chi impedisce o tenti di impedire a chiunque eserciti la prostituzione, di desistere dal prostituirsi.
      3. La pena è aumentata di un terzo se i reati di cui ai commi 1 e 2 sono commessi con violenza e minacce o ai danni di minorenni o di soggetti in stato di accertata tossicodipendenza o di handicap fisico o psichico. Alla stessa pena soggiace anche chi commette il reato nei confronti di persona della quale sia stato nominato tutore o qualora il colpevole rivesta funzioni di pubblico ufficiale o abusi della propria autorità.
      4. Le circostanze aggravanti di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti di chi organizza, partecipa o sfrutta l'immigrazione clandestina al fine della prostituzione.